Assegno divorzile: ora puoi non pagare più se l’ex coniuge ti ha fatto questo

Assegno divorzile, una nuova sentenza fa chiarezza, sarà possibile non pagare l’assegno se l’ex coniuge sbaglia.

Quando si parla di conseguenze economiche del divorzio emergono spesso questioni complesse che richiedono interpretazioni precise e aggiornate, anche da parte dei tribunali competenti. Le decisioni più recenti mostrano come il confine tra obblighi patrimoniali e diritti individuali possa diventare particolarmente delicato da definire in sede legale.

Ogni sentenza, però, contribuisce a chiarire aspetti che incidono direttamente sulla vita delle persone coinvolte, soprattutto quando si parla di assegni divorzili. Comprendere come funzionano questi meccanismi è fondamentale per orientarsi in un ambito che unisce diritto, responsabilità e tutela personale.

Finalmente si potrà non pagare l’assegno divorzile

Negli ultimi anni il tema della compensazione tra debiti e arretrati dell’assegno divorzile ha attirato crescente attenzione, generando discussioni e interpretazioni differenti. Proprio per questo le pronunce più recenti assumono un ruolo decisivo nel delineare i limiti entro cui tali strumenti possono essere applicati.

Assegno divorzile
La decisione spetta sempre al giudice, ma in caso di debiti c’è speranza – marchenews24.it

La sentenza n. 1972/2025 del Tribunale di Ancona si inserisce in questo contesto, offrendo un chiarimento importante su quando la compensazione sia effettivamente possibile. La decisione ha suscitato grande interesse perché definisce con precisione i casi in cui l’obbligo di pagamento può essere sospeso.

Secondo la recente sentenza, l’ex coniuge può evitare di pagare gli arretrati dell’assegno divorzile quando l’ex partner ha debiti nei suoi confronti. Il caso nasce proprio dall’opposizione di un uomo all’esecuzione avviata dalla ex moglie, chiedendo la compensazione tra i rispettivi debiti.

La vicenda permette di comprendere meglio la natura dell’assegno divorzile, i casi in cui situazioni simili potrebbero ripetersi e come gestire l’iter necessario. L’assegno, di per sé, non è una misura definitiva né nella sua opportunità né nel suo ammontare, potendo assumere diverse funzioni economico-legali.

Esso può essere di natura perequativa quando serve a riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi dopo il divorzio, mantenendo una sorta di status quo. Può invece essere assistenziale quando il coniuge non autosufficiente non dispone di mezzi adeguati né possibilità concrete di mantenersi almeno economicamente.

Questa distinzione è fondamentale, perché incide direttamente sulla possibilità di richiedere una compensazione tra crediti e debiti dei due ex coniugi. Quando l’assegno è perequativo opera su un piano patrimoniale e può essere compensato se il beneficiario è debitore verso l’ex coniuge.

Quando invece l’assegno ha natura assistenziale la compensazione non è mai ammessa, in quanto la finalità è garantire un sostegno minimo per bisogni essenziali. Ancora più rigorosa è la disciplina dell’assegno di mantenimento per i figli, che tutela un interesse considerato superiore, perché il denaro è destinato ai minori e non all’ex partner.

La sentenza di Ancona non introduce una regola nuova, ma applica principi già consolidati dalla giurisprudenza, chiarendo e approfondendo la legge. L’assegno divorzile può essere quindi compensato solo quando è perequativo e quando esiste un debito certo, liquido ed esigibile del beneficiario.