Tale norma posticipa la ripresa degli stessi alla data del 15 gennaio 2020 prevedendo due modalità:
– in unica soluzione, entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
– rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020.
Andrà versato invece entro il 16 dicembre prossimo il saldo della Tasi. La legge 28/12/2015 n. 208 ha escluso dall’anno 2016 l’applicazione della Tasi sulle abitazioni principali tranne che per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. E’ riconosciuta una sola pertinenza per ogni categoria catastale rientrante nei gruppi C/2, C/6 e C/7. Queste le aliquote stabilite: 2,50 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze; aliquota 1,50 per mille per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Infine aliquota 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie di immobili diverse da quelle indicate ai paragrafi precedenti. E’ prevista infine una detrazione sull’abitazione principale di 50,00 euro per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di 8 figli.
E sempre entro il 16 dicembre andrà versato anche il saldo Imu. Queste le aliquote di riferimento: aliquota base 1,06 per cento; aliquota 0,35 per cento per unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Viene riconosciuta una sola pertinenza per ogni categoria catastale rientrante nei gruppi C/2, C/6 e C/7. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Aliquota 0,76 per cento per unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire, privi dei requisiti per cui la stessa venga considerata abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso. Infine aliquota 0,96 per cento per immobili adibiti in via esclusiva a qualsiasi attività di impresa organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, nonché ad attività libero professionale purché utilizzati direttamente dal proprietario dell’immobile, con esclusione degli immobili adibiti ad istituti di credito. Sono previste, anche in questo caso, specifiche detrazioni.
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