Macerata, occupazione suolo pubblico: ecco le nuove disposizioni

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MACERATA – Il sindaco di Macerata,  Sandro Parcaroli , in vista della ripresa dell’attività di somministrazione nella cosiddetta zona gialla, ha firmato una ordinanza che prevede misure per favorire la piena ripresa delle attività produttive.Il provvedimento inoltre consente in via straordinaria agli esercenti – compresi quelli eventualmente già in possesso di concessione per occupazione di suolo pubblico – di recuperare su area pubblica almeno parte della superficie interna al locale destinata ad accogliere la clientela, attraverso una procedura semplificata che, nel rispetto di alcune condizioni essenziali, consenta l’occupazione immediata del suolo pubblico.

“Da giorni ci stiamo confrontando con gli uffici preposti e con la Polizia locale – afferma l’assessore alla Attività Produttive Laura Laviano – per quanto riguarda l’estensione temporanea dell’occupazione del suolo pubblico per i ristoranti e bar che dal 26 aprile potranno riaprire anche la sera. Con la modalità proposta i ristoratori potranno inviare tramite Pec la comunicazione e la planimetria al Comune e, da quel momento, occupare lo spazio pubblico in base alle regole specificate nell’ordinanza; ci auguriamo che in molti possano usufruire di questa misura in attesa che le linee governative siano meno stringenti anche in base all’evoluzione della situazione pandemica”.

Il provvedimento prevede che i pubblici esercizi interessati all’occupazione di area pubblica, esclusivamente su aree pedonali, ZTL e/o marciapiedi, compatibilmente con l’effettiva disponibilità di spazi, possano utilizzare immediatamente il suolo fino al prossimo 31 Luglio senza richiedere autorizzazioni, a seguito di semplice invio a partire dal 26 aprile ed entro il 31 maggio di una comunicazione via pec all’indirizzo comune.macerata.attivitaproduttive@legalmail.it,, utilizzando l’apposito modello reperibile nel sito del Comune www.comune.macerata.it nella sezione SUAP del portale istituzionale, corredato obbligatoriamente di:
planimetria quotata e in scala redatta anche non a firma di tecnico abilitato, con indicazione della disposizione degli arredi (in particolare tavoli e sedie), in modo da consentire agli uffici la verifica circa il rispetto delle distanze stabilite dai protocolli vigenti.

Se entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione il Comune non interviene con un provvedimento che obblighi il richiedente a procedere all’immediata rimozione dell’occupazione o alla modifica o riduzione degli spazi occupati – ove venga accertato il mancato rispetto delle prescrizioni del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria non derogate dall’ordinanza, ovvero di motivi ostativi rilevati dal Comando di Polizia Locale in relazione a questioni di sicurezza e/o di viabilità – l’occupazione può protrarsi fino al 31 luglio 2021. I limiti e le condizioni entro cui l’occupazione può essere effettuata sono i seguenti:
a) i titolari di un’occupazione possono con tale modalità occupare fino ad un massimo del 20% in più della superficie attualmente autorizzata e comunque fino ad un massimo di 25 mq aggiuntivi esclusivamente su aree pedonali, ZTL e/o marciapiedi, compatibilmente con l’effettiva disponibilità di spazi;
b) i titolari di un’occupazione di superficie inferiore ai 20 mq possono occupare anche oltre il 20% in più della superficie attualmente autorizzata, comunque fino ad un massimo di 25 mq complessivi esclusivamente su aree pedonali, ZTL e/o marciapiedi, compatibilmente con l’effettiva disponibilità di spazi;
c) chi non è attualmente titolare di occupazione può con tale modalità occupare area pubblica fino ad un massimo di 25 mq esclusivamente su aree pedonali, ZTL e/o marciapiedi, compatibilmente con l’effettiva disponibilità di spazi;
d) l’occupazione deve essere realizzata con materiali facilmente e prontamente amovibili;
e) l’occupazione dello spazio pubblico deve avvenire rispettando le norme di sicurezza, lasciando una carreggiata utile non inferiore a tre metri per il transito dei mezzi di sicurezza, e in ogni caso uno spazio per il libero transito dei pedoni di almeno 1,50 ml;
f) resta vietato collocare manufatti in fronte all’ingresso o alle vetrine di attività economiche limitrofe, salvo consenso scritto del titolare dell’attività stessa, da allegare alla suindicata comunicazione;
g) in caso di impossibilità di occupazione del tratto davanti al pubblico esercizio sarà possibile chiedere anche di occupare una zona vicina al proprio locale anche in deroga alle previsioni dell’art. 32, comma 4, lett. a), del Regolamento per la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in relazione sia alla distanza tra l’ingresso dell’esercizio e l’area che si intende occupare (attualmente fissata in 30 m di percorso pedonale), sia al raggio massimo dall’ingresso dell’esercizio dell’area da occupare (attualmente ricompresa entro un raggio di 60 m), purché nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie vigenti;
h) chi occupa un’area sede del mercato settimanale, il mercoledì mattino a partire dalle ore 05:00 dovrà far trovare l’area sgombra da ogni materiale ed idonea alla collocazione dei banchi di vendita;
i) chi ha già prodotto una richiesta per l’occupazione di suolo pubblico che non sia ancora stata rilasciata, relativa ad aree pedonali, ZTL e/o marciapiedi, può avvalersi della facoltà sopra-descritta per realizzare immediatamente l’occupazione alle condizioni ed entro i limiti indicati;
j) obbligo di procedere all’immediata rimozione dell’occupazione in caso di successiva comunicazione da parte del Comune del mancato rispetto delle condizioni sopraindicate e delle prescrizioni del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, ovvero di motivi ostativi rilevati dal Comando di Polizia Locale in relazione alla sicurezza e alla viabilità;
k) i déhors composti da strutture fisse (gazebo e simili) durante l’attività di somministrazione devono assicurare l’apertura delle strutture di perimetrazione mobile e/o telonature laterali, in modo tale da assicurare un adeguato ricircolo dell’aria negli spazi di occupazione.

Per consentire il rispetto dei limiti orari di spostamento vigenti, il concessionario è tenuto a cessare almeno 30 minuti prima della chiusura dell’attività la somministrazione di alimenti e bevande nell’area pubblica oggetto di occupazione. Per occupazioni di suolo pubblico da parte di esercizi commerciali e/o artigianali e per occupazioni anche da parte di pubblici esercizi su strada carrabile o aree di sosta per auto (a pagamento, riservate ai residenti in centro storico, riservate ai disabili, riservate a operazioni di carico e scarico), così, come per le occupazioni di maggiori dimensioni o permanenti, resta in vigore la procedura ordinaria.

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata nel sito del Comune www.comune.macerata.it .