Il tuo risarcimento per licenziamento può salire alle stelle: l’escamotage poco conosciuto

La sentenza n. 118/2025 della Corte Costituzionale segna un cambiamento epocale nel panorama giuslavoristico italiano.

Con questa decisione, la Consulta ha dichiarato incostituzionale il limite massimo di sei mensilità previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23/2015, uno dei cardini della riforma del lavoro nota come Jobs Act.

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La Corte Costituzionale abolisce il tetto massimo di sei mensilità (www.marchenews.it)

Il decreto legislativo 23/2015, emanato durante il governo Renzi nell’ambito del Jobs Act, aveva introdotto un sistema rigido e standardizzato per il risarcimento in caso di licenziamento illegittimo, soprattutto nelle aziende con meno di 15 dipendenti (o meno di 60 complessivi). Tale sistema prevedeva che l’indennità non potesse superare il limite di sei mensilità, indipendentemente dalla gravità del licenziamento, dalla durata del rapporto di lavoro o dalla condotta del datore di lavoro.

La Corte Costituzionale, presieduta da Giovanni Amoroso, ha ritenuto questo limite “insuperabile” incompatibile con i principi costituzionali di adeguatezza, proporzionalità e personalizzazione del risarcimento. La decisione ha sottolineato come un tetto rigido impedisse al giudice di valutare in modo equo il danno effettivo subito dal lavoratore e di garantire un effetto deterrente verso pratiche illegittime dei datori di lavoro.

Di conseguenza, il tetto delle sei mensilità viene abolito, mentre rimane il meccanismo del dimezzamento delle indennità per le piccole imprese, ma senza più un limite invalicabile. Il giudice potrà quindi modulare il risarcimento in un ampio intervallo, valutando caso per caso la gravità del licenziamento, l’anzianità del lavoratore, la reale dimensione economica dell’impresa e altri fattori rilevanti.

Impatti concreti e nuovi criteri di calcolo del risarcimento

Prima della sentenza, un lavoratore licenziato illegittimamente da una piccola impresa non poteva ottenere più di sei mensilità di indennizzo, anche in presenza di un lungo rapporto di lavoro o di un licenziamento senza alcun fondamento. Oggi, invece, il giudice tornerà a disporre di un margine più ampio per determinare un risarcimento commisurato al caso concreto.

Nelle imprese con più di 15 dipendenti, la misura del risarcimento varia teoricamente da 6 a 36 mensilità; per le piccole imprese resta il dimezzamento, quindi l’intervallo effettivo va da 3 a 18 mensilità, con la possibilità di superare le sei mensilità in casi particolarmente gravi. Questo nuovo sistema consente di riconoscere risarcimenti più equi e disincentiva comportamenti illegittimi dei datori di lavoro, anche nelle microimprese.

La stessa flessibilità riguarda anche i casi di licenziamenti con vizi procedurali o formali – ad esempio, in assenza della contestazione disciplinare o in violazione dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori – dove prima il limite massimo era sempre di sei mensilità. Ora la forbice di indennizzo può superare tale soglia, arrivando fino a dodici mensilità nelle imprese sopra soglia e fino a sei mensilità in quelle sotto soglia, ma con possibilità di variazione in base alle circostanze.

Questa decisione ha trovato ampio riscontro anche nel mondo sindacale. Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, ha sottolineato come la sentenza rappresenti un passo in avanti in linea con la richiesta avanzata nel referendum sulla tutela dei lavoratori nelle piccole imprese. Landini ha evidenziato la necessità di riportare il lavoro al centro del dibattito politico e sociale italiano, riaffermando la tutela della condizione lavorativa e dei diritti dei giovani.

La Corte ha anche espresso l’auspicio che il legislatore intervenga per adeguare la normativa vigente
Verso una nuova legislazione sul tema: la sfida per il Parlamento(www.marchenews.it)

La Corte ha anche espresso l’auspicio che il legislatore intervenga per adeguare la normativa vigente, considerando che il criterio esclusivo della dimensione aziendale in termini di numero di dipendenti non rappresenta più un indicatore sufficiente della forza economica dell’impresa. La Consulta ha richiamato modelli europei in cui si valutano anche il fatturato, il bilancio e altre variabili economiche come parametri per determinare la sostenibilità delle indennità.

Il legislatore è dunque chiamato a riformulare la disciplina tenendo conto delle indicazioni della Corte, superando una norma che rischiava di creare disparità e di limitare le tutele per i lavoratori delle piccole aziende. Nel frattempo, il nuovo orientamento giurisprudenziale offre ai giudici una maggiore libertà di valutazione e una personalizzazione più efficace del risarcimento.