Ancona, dal 15 novembre il Piano Neve 2020/2021 della Provincia

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Scatta domani l’obbligo di circolazione con pneumatici da neve o mezzi antisdrucciolevoli a bordo dei veicoli

ANCONA – Con l’ordinanza n.32/2020 della Provincia di Ancona vige l’obbligo di circolazione con pneumatici da neve o mezzi antisdrucciolevoli a bordo dei veicoli transitanti lungo le strade provinciali durante il periodo invernale compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile 2021.

L’obbligo di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o catene da neve o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio sulle SS.PP della Provincia di Ancona, è rivolto a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli. Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I dispositivi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli

di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n.58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile.

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 comma 4 lettera “e” e comma 14 del C.d.S..