San Severino Marche, entro il 16 dicembre il saldo Imu

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SAN SEVERINO MARCHE – L’ufficio Tributi del Comune di San Severino Marche informa che il 16 dicembre scade il saldo Imu. Al versamento dell’imposta municipale sono chiamati i proprietari di immobili, aree fabbricabili e terreni, ovvero coloro che sono in possesso di fabbricati, esclusa la prima casa a patto che non rientri tra particolari categorie catastali.
Questa la suddivisione delle aliquote:
aliquota ordinaria 1,06 per cento;
aliquota 0,60 per cento: unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Viene riconosciuta una sola pertinenza per ogni categoria catastale rientrante nei gruppi C/2, C/6 e C/7. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
aliquota 0,76 per cento: unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire, privi dei requisiti per cui la stessa venga considerata abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso;
aliquota 0,15 per cento: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
aliquota 0,96 per cento: fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10.

Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro e di altri 50 euro per ogni convivente di età inferiore ai 26 anni, fino ad un massimo di 8 figli.
Sono poi previste alcune riduzioni.
La base imponibile è ridotta del 50%
– per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22/1/2004, n. 42;
– per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
– per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1. A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta di primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale.
Le condizioni per poter beneficiare della riduzione sono:
a) che il contratto sia registrato;
b) che il comodante possieda un solo immobile in Italia;
c) che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio si estende, nel caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Le aliquote sono ridotte nella misura ed in presenza delle caratteristiche sotto indicate:
– 0,05 punti percentuali per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale corrispondente alla classe C;
– 0,1 punto percentuale per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale corrispondente alla classe B;
– 0,15 punti percentuale per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale corrispondente alla classe A o A+.
La scadenza del pagamento, come detto, è fissata al 16 dicembre. I versamenti si possono effettuare tramite modello F24. Occorrerà indicare il seguente codice Comune i156 e i seguenti codici tributo 3912 abitazione principale e relative pertinenze; 3916 aree fabbricabili; 3918 altri fabbricati; 3925 gruppo catastale D – Stato; 3930 gruppo catastale D – Incremento Comune; 3939 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
Il versamento non si effettua se l’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno è inferiore a 12 euro.
Si precisa che gli importi relativi agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, devono essere suddivisi calcolando l’aliquota dello 0,76 per cento favore dello stato e la restante parte di aliquota al Comune.
L’IMU non è dovuta per le sottoelencate tipologie di immobili:
– abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che a stessa non risulti locata;
– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/6/2008 adibiti ad abitazione principale;
– casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
– unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
– terreni agricoli in quanto l’intero territorio comunale rientra in zona montana;
L’Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ai seguenti numeri telefonici: 0733/641221 – 0733/64122 – 0733/641223