Al versamento dell’imposta municipale sono chiamati i proprietari di immobili, aree fabbricabili e terreni, ovvero coloro che sono in possesso di fabbricati, esclusa la prima casa a patto che non rientri tra particolari categorie catastali.
– aliquota ordinaria 1,06 per cento;
– aliquota 0,60 per cento: unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Viene riconosciuta una sola pertinenza per ogni categoria catastale rientrante nei gruppi C/2, C/6 e C/7. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
– aliquota 0,00 per cento: fabbricati rurali ad uso strumentale;
– aliquota 0,00 per cento: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice in vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
– aliquota 0,96 per cento: fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10.
Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro.
Sono poi previste alcune riduzioni.
La base imponibile è ridotta del 50%
– per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22/1/2004, n. 42;
– per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
– per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1. A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta di primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale.
Le condizioni per poter beneficiare della riduzione sono:
a) che il contratto sia registrato;
b) che il comodante possieda un solo immobile in Italia;
c) che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio si estende, nel caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
L’IMU non è dovuta per le sottoelencate tipologie di immobili:
– abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che a stessa non risulti locata;
– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/6/2008 adibiti ad abitazione principale;
– casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
– unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
– i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
– terreni agricoli in quanto l’intero territorio comunale rientra in zona montana.
La Legge di Bilancio ha disposto la proroga al 31 dicembre 2025, dell’esenzione dall’applicazione dell’IMU per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016) purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. I suddetti immobili saranno esenti IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
L’Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ai seguenti numeri telefonici: 0733/641221 – 0733/641222 – 0733/641223. L’ufficio è aperto al pubblico, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 10 alle 13, il martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,30.
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