A tale proposito per evitare che si incorra in sanzioni e per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, ricorda ai rivenditori e agli acquirenti di fuochi pirotecnici i divieti più importanti in relazione alla vendita a soggetti minorenni.
L’art 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza stabilisce che “chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni 14 è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da 2mila a 20mila euro”. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, “chiunque vende o comunque consegna fuochi d’artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni 18 o fuochi d’artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all’articolo 55 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 20mila a 200mila euro”.
Il Comando della Polizia locale ricorda, inoltre, che resta in vigore l’Ordinanza Sindacale n. 183 del 29/12/2018 circa i divieti di accensione di petardi e fuochi d’artificio nelle piazze e nei luoghi pubblici frequentati da altre persone.
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