La ripresa dell’attività in presenza è consentita a condizione che la stessa non sia realizzabile a distanza.
Il decreto è rivolto sia alle imprese che praticano attività di formazione, sia alle agenzie formative e alle scuole e si riferisce specificatamente a: percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà; percorsi di formazione superiore nell’ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts, ecc.); percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti; percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente; percorsi di formazione regolamentata erogati nell’ambito del sistema educativo regionale; percorsi di formazione continua erogati nell’ambito del sistema educativo regionale; percorsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
La parte pratica prevista dal percorso formativo, se realizzata all’interno degli spazi a disposizione del soggetto formativo, deve essere svolta nel rispetto delle misure previste dalla legge per prevenire e ridurre il rischio di contagio. È consentito di svolgere, sempre in presenza, gli esami finali previsti dai percorsi formativi.
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